Silio Aedo Violante
Seconda Università di Napoli
Bisogna dare aotto all'Unione Province Italiane della Campania ed all'Amministrazione
Provinciale di napoli della iniziativa diretta ad un confronto e ad un
approfondimento sulla tematica
emergente dalla nuova legge regionale urbanistica n. 16 del 22 dicembre 2004 sul
governo
del territorio e di aver posto l'accento sul ruolo assegnato afli Enti Locali.
Tengo a precisare che intervento in questa iniziativa non solo come
studioso, ma anche nella
mia qualità di VicePresidente Regionale della Lega delle Autonomie. Va
sottolineata l'importanza
della nuova normativa regionale, anche perchè è intervenuta dopo la riforma del
titolo V
della Costituzione (mi riferisco a quella seria, quella del 2001), riforma che
ha dettato alcuni
principi nuovi dell'ordinamento in sintonia con la normativa comunitaria, alcuni
dei quali già inseriti
nel nostro sistema amministrativo negli anni novanta, come suol dirsi "a
costituzione invariata".
Ed è di questi principi che intendo occuparmi, in quanto indispensabili per un
esatto e corretto
assetto del territorio e per una organicità della legge.
Va, innanzitutto, esaminato l'oggetto della disciplina urbanistica, secondo
l'avviso del legislatore
regionale. Finalità della legge è, in applicazione del principio di
sostenibilità (principio, questo,
di diretta derivazione dall'applicazione delle fonti energetico-econologiche),
quello di garantire lo sviluppo
del territorio, utilizzando un efficiente sistema di pianificazione,
assicurandone la tutela, gli assetti, le
le trasformazioni e le utilizzazioni.
Ovviamente la sostenibilità, così come richiamata, costituisce un avvertimento
per il legislatore e per coloro che,
secondo le modalità dettate, devono in concreto, attuare la pianificazione
territoriale ed urbanistica,
perchè ogni intervento avvenga nel rispetto della salvaguardia dei valori
bio-etici del territorio.
La tutela del territorio è finalità estremamente importante (non per niente è
indicata al primo posto),
perchè conferisce alla pianificazione valenza di disciplina paesaggistica e
ambientalistica: ciò significa che la
normativa regionale in discussione è perfettamente in linea con il precetto
costituzionale e con
la lettura che il Giudice delle leggi ne ha dato.
Peraltro, il secondo comma dell'articolo 1 della legge enuncia i principi di
sussidiarietà (chiaramente verticale
ed orizzontale, laddove vengono indicate le competenze dei vari livelli
istituzionali, nonchè la concertazione
di questi con organizzazioni economiche e sociali e con associazioni
ambientalistiche) ed i principi di trasparenza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa da attuarsi attraverso la
semplificazione dell'azione amministrativa.
La legge, poi, dopo aver indicato i fini, precisa gli obiettivi da raggiungere
attraverso la pianificazione territoriale ed urbanistica. Tali obiettivi - dati
per scontati il miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri
abitati
ed il potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale, che
costituiscono il minimun
di una qualsiasi corretta pianificazione e programmazione - affermano la
minimalità nel consumo
del suolo, che viene realizzata attraverso la promozione dell'suo razionale e
dello sviluppo ordinato
del territorio urbano ed extraurbano, ciò come modalità di applicazione dei fini
già enunciati, nonchè la salvaguardia
della sicurezza della presenza antropica attraverso la difesa dalle calamità
naturali. Di estremo rilievo sono altri tre obiettivi, che conferiscono, in
particolare, alla pianificazione, come già in precedenza evidenziati
attraverso l'elencazione dei fini, la natura al contempo, oltre che di
sistemazione urbanistica,
anche di pianificazione paesistica e ambientale e ciò attraverso la tutela
dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio e attraverso la
valorizzazione (che è nuovo modo di porsi della tutela e della conservazione)
delle risorse paesistico-ambientali (vale a dire la tutela delle bellezze
individue e d'insieme, di cui alla vecchbia legge n. 1497 del 1939) e delle
risorse storico-culturali (vale a dire la conservazione e la valorizzazione
dei beni culturali, di cui alla vecchia legge n. 1089 del 1939), la
conservazione degli ecositemi, la
riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti
compromessi,
oltre che la tutela e lo sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività
produttive
connesse e la tutela e lo sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività
produttive e turistiche connesse.
Ritengo, peraltro, che questi obiettivi di tutela, che ho testè elencato,
rappresentino altrettante finalità,
che la legge in esame e le altre leggi di settore, affindano in particolare alla
Provincia.
Quali siano i processi di pianificazione, questi vengono indicati dall'articolo
3 delle disposizioni
generali, articolo che detta i canoni fondamentali per l'attuazione delle
relative opere, consistenti in attività
pubbliche ed in attività private: le prime sono caratterizzate dalla
programmazione degli interventi
da realizzare sul territorio; le seconde dalla incentivazione delle iniziative
riconosciute come
concorrenti al miglioramento della qualità del territorio e, tuttavia,
sottolinea il legislatore,
corrispondenti all'interesse pubblico.
Le linee guida per l'attuazione della pianificazione provinciale e comunale sono
contenute
in due tipi di disposizioni, vale a dire: disposizioni sutrutturali, che sono
quelle con validità
a tempo indeterminato e dirette a individuare le linee fondamentali della
trasformazione a lungo termine
del territorio (praticamente riproducenti, sia pure senza limite di tempo, i
canoni regolanti gli interventi
sul territorio, così come un tempo previsti dai precedenti strumenti urbanistici
generali) e disposizioni programmatiche, che il legislatore regionale definisce
come quelle "tese a definire gli interventi di trasformazione
fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati". Questi ultimi
interventi si qualificano - come dice la parola - per la loro valenza più che
altro programmatoria, e, come tali, legati alla disponibilità
economico-finanziaria quele emergente dai bilanci annuali e pluriennali.
Dal punto di vista del contenuto dei processi di pianificazione la disposizione
dell'articolo 3 sembra contenere
una limitazione rispetto all'oggetto della legge, come specificato dall'art. 1,
il che, non apparendo
alcuna giustificazione plausibile, deve ritenersi una dimenticanza del
legislatore. Infatti mentre nell'articolo 1
l'oggetto della legge comprende la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le
utilizzazioni del territorio, l'articolo
3 dispone che la pianificazione urbanistica è costituita dagli atti adottati
dalle competenti amministrazioni
(ovviamente regionali, provinciali e comunali) per la disciplina dell'uso
(utilizzazione), della tutela, e dei
processi di trasformazuione del territorio. Scompare in questa norma il termine
"assetto" del territorio, come
se, in procedendo, di tale aspetto le amministrazione non debbano più occuparsi.
Dopo l'indicazione dell'oggetto, degli obiettivi e dei processi di
pianificazione territoriale, la legge volge la sua attenzione
ai soggetti istituzionali titolati di tali processi, informando la propria
attività ai metodi della cooperazione
e dell'intesa.A tal proposito è detto che la legge disciplina, per il massimo
risultato
possibile, gli strumenti di raccordo e di coordinamento tra Regione ed enti
locali, in modo che
il processo di pianificazione sia il prodotto della coralità dei contributi dei
vari soggetti attributari, oltre agli enti
locali, delle funzioni relative al governo del territorio.
L'intervento coordinato per il corretto governo del territorio è disciplinato
dagli articoli 6
e seguenti. La normativa, al riguardo sottolina, ancora una volta, che
l-attivit' antropica
pianificata [ diretta a garantire @lo sviluppo coordinato e omogeneo@ dei
relativi processi di pianificazione
territoriale e urbanistica. In proposito la legge fa carico alla Regione di
adottare subito ("entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge") atti di
coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni
delegate.
L'adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle
relative varianti
o variazioni, che dir si voglia, spetta, nell'ambito delle rispettive competenze
dimensionali a Regione,
Province e Comuni ed è effettuata attraverso due specie, cioè, piani generali e
piani settoriali: questi ultimi essendo
quelli con i quali gli enti territoriali e gli enti pubblici preposti alla
tutela di specifici interessi partecipano
al procedimento pianificatorio relativcamente alle proprie attribuzioni.
Va sottolineato che il processo di pianificazione coordinato, in applicazione
esplicita del principio
della sussidiarietà, enunciato dall'articolo 118 novellato della Costituzione,
pone al centro
di tale processo il Comune, al quale - dice l'articolo 9 - sono demandate le
funzioni relative
al governo del territorio "non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla
presente legge alla
regione e d alle province". Le legge precisa, inoltre, che alla Regione e, per
quanto qui interessa,
alle Province sono affidate esclusivamente le funzioni pianificatorie "che
riguardano scelte di interesse
sovracomunale".
Va, infine, sottolineato che le Province ed i Comuni hanno facoltà di "proporre
modificazioni agli
strumenti di pianificazione sovraordinati", modificazioni, ovviamente, che sono
collegate alla esistenza
di comprovate esigenze degli enti territoriali, relative alla necessità di
garantire il raggiungomento di
obbietivi di sviluppo economico e sociale e di riequilibrare gli assetti
territoriali e ambientali.
La legge regionale tiene conto, espressamente richiamandoli, dei più moderni ed
innovatori
istituti validi ad attuare gli interventi in modo più rapido e conseguente, in
attuazione del principio
dle coordinamento e dell'intesa tra enti destinati alla gestione del territorio,
come, ad esempio,
i patti territoriali, i contratti d'area, gli accordi di programa.
I principi enunciati conferiscono alla legge una impostazione valida che fa di
tale
normativa uno strumento efficacissimo per il governo del territorio.
Certo, come ebbi ad evidenziare in altro recente convegno tenutosi a Napoli nel
febbraio scorso, la legge ha bisogno di alcuni accomodi e di alcuni
perfezionamenti,
che la saggezza di chi è capo dell'Amministrazione regionale, sono certo, ha
indubbiamente già considerato.
E, tuttavia, nel suo complesso trattasi di una buona legge specialmente per
quanto riguarda
il ruolo che la stessa riconosce agli Enti locali e e per quanto riguarda
l'intervento coordinato tra tali Enti e la
stessa Regione.
è una realizzazione editoriale THE MOMENT