Soprani Pierguido
Il giornalista del Sole 24 ore ha messo in evidenza la differenza di lavoro e di
organizzazione tra un cantiere del nord e un cantiere del sud, due realtà differenti
ma che alla fine comunque sono gestiti dalla 494 e che non possono superare i limiti
previsti dalla legislazione comunitaria.
Per Soprani sono diversi gli elementi che determinano la responsabilità in un cantiere:
il rischio infortunistico, la responsabilità di colpa, elementi che non sfuggono mai
alla probabilità degli eventi. In realtà in passato gli eventi infortunistici erano molto
di più adesso sono diminuiti ma comunque si verificano.
Entrare in un cantiere e sostenere che non si verifichino infortuni è una probabilità che
tende verso lo zero, invece è più giustificabile sostenere che in un cantiere si verifichino
degli infortuni.
La verifica quindi non dovrebbe essere negativa. Nell'attività del coordinatore di cantiere
c'è anche un contenuto e strategia da ascrivere al piano di sicurezza.
Ma quello che più mette a rischio chi non si assume determinate responsabilità ed è causa
di determinati eventi ovviamente fa generare un processo.
La 494 a tal proposito ricorda che ci sono due tipi di rischi:
1) rischi intraziendali laddove le imprese lavorano nei cantieri
2) rischi che debordano dallo statuto intraziendale.
Nel momento in cui si verifica un infortunio bisogna verificare se esso è dipeso da
un rischio intraziendale, interferenziale o da entrambi. Detrarre qui le consueguenze.
Disagio dei coordinatori nell'avere un'ampia visibilità, ma poi si trovano concretamente
attratti in questo processo infortunistico.
A causa proprio di questi rischi che si rischia un processo che tra l'altro è un'esperienza
molto dolorosa.
"La magistratura è pronta, ma mentre voi con i corsi vi confrontate, il magistrato in Italia
si occupa di tante cose e quindi deve mettere insieme tante cose, e parlare di cantieri non
è semplice e allora il magistrato che va incontro al problema corre il rischio, tende appiattarsi
sugli organi della vigilanza. Quindi è molto importante l'input che viene dato al magistrato.
Quindi è necessario sempre avere tutte le misure di sicurezza a disposizione ed il valore
aggiunto della sicurezza lo implementiamo mediante le logiche di lavoro.
Ed un programma di lavoro può essere costituito da contenuti minimi e di qualità.
Esso deve essere eseguito dal coordinatore di esecuzione e progettato dal coordinatore
di progettazione.
Il regolamento dice che i contenuti devono essere minimi, però attenzione i contenuti
minimi a loro volta hanno un contenuto che deve essere riempito secondo i parametri
di realizzazione del programma rispetto alla professione.
L'obbligo di redazione di un piano copre l'aspetto burocratico formale.
Prova documentale copia visibile. Anche quando è redatto con dei contenuti di qualità troppi
scarsi per essere aderenti per ciò che generalmente praticabile e acquisiti nel
settore professionale. Colpa professionale del coordinatore medio. Dai contenuti minimi
passati ai contenuti medi.
L'obiettivo del processo è quello di convincere il giudice di dargli in mano un prodotto
che non esiste nel mondo reale, assenza di colpa.
Lo convinco se presento un lavoro aderente ai parametri richiesti.
Il rischio infortunistico ha due facce, quella contravvenzionale che ha una soglia
di punibilità molto arretrata, perchè la logica è molto ed è strettamente
prevenzionistica però la contravvenzione si punisce subito solo che c'è il pericolo
astratto dell'esposizione a rischio del lavoratore.
Poi il pericolo astratto diventa concreto prendiamo il lavoratore lo esponiamo al rischio
poi dal pericolo concreto si può passare alla concretizzazione del danno.
Quando il danno si concretizza non usa più la normativa prevenzionistica, si usa
usa la normativa prevenzionistica del diritto penale che contiene alcune fattispecie come
lesioni colpose, omicidio colposo, disastro colposo in caso di crollo di edifici, incendio.
Quando il danno si concretizza non siamo in presenza di misura prevenzionistica
ma solo di rivisitazione di un fatto che è già accaduto. Il codice penale dimostra
di non essere in colpa se io dimostro la mia assenza di colpa, la mia diligilenza,
prudenza, la mia professione, il rispetto di standard tenici, se dimostro di aver
fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso.
Perchè nel processo vengo brutalmente scorporato dalla mia categoria di appartenenza
e posto da solo davanti ad un giudice che rappresenta il popolo italiano.
Attenzione per i piani che sono documenti che richiedono impegno.
Quindi la burocrazia pesa ma può essere interpretata culturalmente come uno strumento per
precostituirsi ora per allora una prova di buona aderenza e rispetto di quei parametri
di doverosità dei comportamenti che la legge prevede.
D'altra parte per quanto riguarda la valutazione dei rischi ci sono agenzie come
ad esempio la conferenza delle regioni. Il baricentro oggi si sta spostando sui
singoli e qui in questo caso c'è bisogno di professionalità per poter parare
situazioni spiacevoli.
1.2 RAPPORTI TRA COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI
Il responsabile dei lavori è una eventuale figura, non è una qualifica professionale
non esiste un obbligo di formazione all'ingresso, tanto più il responsabile
può mancare, in questo caso sarà il committente ad essere il responsabile dei
lavori.
In questo caso è meglio parlare di responsabilità dei lavori a chiunque associata
all'esposione ad azioni penali.
Questa responsabilità spetta al committente. Il 494 di traslarla ad un altro soggetto.
Si ritiene che sia necessario non solo l'incarico ma anche la delega. Occorre che lo
stesso atto sia associato ad una delega.
Nella quale vengano rispettati tutti i requisiti efficaci.
Ma certamente i due fondamentali sono l'autonomia decisionale e patrimoniale del soggetto
delegato e i due di ritorno sono la garanzia di scegliere una persona giusta capace
di assolvere ai compiti, momento statico di designazione, e l'obbligo di controllare
dinamico.
Si prevede che la responsabilità possa essere distinta tra committente e responsabile
dei lavori. In realtà la responsabilità o viene totalmente delegata al
responsabile dei lavori oppure potrebbe essere distinta a metà tra le due figure.
1.3 RAPPORTO TRA AREA DELLA COMMITTENZA E COORDINATORI
E' una responsabilità connessa alla verifica. Il committente deve vigilare
sull'azione dei coordinatori, ma la domanda è la seguente: abbiamo detto che i piani
hanno dei contenuti di qualità, allora il committente, nell'esercitare vigilanza
sui coordinatori perchè li può anche sostituire, questo dovere di vigilanza si
riferisce anche i piani di qualità? Secondo me no, non si deve entrare perchè
il committente compra non la qualifica ma compra una qualifica professionale.
Quindi si deve scegliere il coordinatore non distinguendo tra il peggiore ed il
migliore.
Il cosiddetto principio di affidamento pagante.
La vigilanza del datore di lavoro non può cadere su scelte tecniche.
In conclusione il datore di lavoro può controllare il piano sulle misure di sicurezza
e quindi dovrà ragionare sui rischi che ci sono nel suo cantiere.
1.4 DISTINZIONE TRA COLPA GENERALE E COLPA TECNICA.
Come cominciano a fare alcune sentenze di merito. In cassazione non ci si arriva
se si è assolti in primo grado.
Delle volte anche buone sentenze si trovano pronunciate dai giudici di merito.
La differenza quindi tra colpa generale e quella tecnica, la prima riguarda
il committente la seconda il professionista.
PARTE TECNICA. L'obiettivo è quello che il committente dia l'ok al coordinatore
ed il piano rappresenta il vestito sui cui c'è un rischio. Il rischio infortunistico
è centrato nel sistema. E su questo che ci si deve misurare.
Noi abbiamo detto che solo il coordinatore per la progettazione e quello per
l'esecuzione
si assumono una forte responsabilità.
Sono aree che possono sovrapporsi o
rimanere distinte.
Il coordinatore deve fare una relazione che potrebbe essere anche suggestiva".
è una realizzazione editoriale THE MOMENT